Descrizione
I commi 3 e 4 dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020, il così detto decreto rilancio incidono direttamente sulla qualifica del gestore della struttura ricettiva. Di fatto viene introdotta a carico del gestore della struttura ricettiva, e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo degli affitti brevi, la responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.
Sulla base di questo rapporto i gestori assumono la qualifica di agente contabile e viene stabilita la giurisdizione della Corte dei conti, a conoscere il danno erariale provocato all’amministrazione locale dal gestore che non versa l’imposta riscossa dai suoi clienti (Sezioni Riunite della Corte dei conti,, sentenza n. 22 del 22.9.2016). Questo si concretizza con l’obbligo in capo al gestore alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, cosiddetto Modello 21.
Per approfondimenti e fac-simile del modello si rimanda alla pagina seguente IDS.
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Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2025, 14:39