Imposta di Soggiorno
Ultima modifica 30 gennaio 2024
Ufficio di competenza: Tributi
L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Noventa di Piave (con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2023), è in vigore dal 1 giugno 2023.
L’imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Noventa di Piave che pernotta in una struttura ricettiva del territorio, con età superiore a 14 anni.
L’imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.
Il gestore dovrà provvedere al riversamento dell'imposta entro i primi 25 giorni del mese successivo all'incasso e all'invio nei stessi termini, della comunicazione mensile. Tra gli adempimenti del gestore si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale, secondo le modalità e il modello approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Agenzia delle Entrate: https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/
Sono esenti:
a) i residenti iscritti all’anagrafe del Comune di Noventa di Piave;
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo (14) anno di età;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ULSS n. 4 “Veneto orientale”, in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
e) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
f) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
g) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i) gli autisti di pullman o gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno venti partecipanti. L’esenzione si applica per un solo soggetto individuato in alternativa tra l’autista di pullman o l'accompagnatore turistico di gruppi con almeno venti partecipanti.