IMU - imposta municipale unica
Ultima modifica 28 maggio 2024
Imposta Municipale Propria - IMU di cui alla Legge n.160/2019.
L'imu è dovuta da tutti i possessori di fabbricati, terreni ed aree edificabili site nel territorio comunale. Per possesso s'intende chi detiene il diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché i concessionari su area demaniale e i locatari per i contratti di leasing (dalla data di stipula del contatto di leasing).
Dal 01/01/2020 è stato eliminato il tributo TASI. I fabbricati in precedenza soggetti a TASI sono ora assoggettati ad IMU;
Separati/divorziati: hanno beneficio IMU solo i genitori affidatari dei figli, ai quali il giudice, con provvedimento, ha assegnato la casa familiare.
Principali riduzioni/esenzioni (aggiornate al 2023)
Riduzione IMU pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 – legge di bilancio 2021).
La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia, non locata o data in comodato d’uso, a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
L’agevolazione rientra tra quelle soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se non è costitutiva del beneficio. E’ possibile procedere anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Analoga dichiarazione può essere resa ai fini TARI al gestore del servizio Veritas S.p.A., adeguando la parte relativa al tributo.
Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno il MEF chiarisce che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi.
Risoluzione_n._5_DF_del_2021_IMU_e_TARI_Residenti_allestero
Esenzione IMU “beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Esonero per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82 della L. 197/2022 – legge di Bilancio 2023).
Dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione.
L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.
Riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 1, comma 747 lett. b della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020)
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per fabbricato inagibile o inabitabile si intende il fabbricato che non risulta idoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone ed il sopravvenuto degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Affinché la riduzione possa essere applicata occorre poi che:
l’immobile non sia utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria ;
i fabbricati in questione non siano oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001.
Scadenza dichiarazione IMU 2023
Rimane fermo il termine del 30 giugno 2024 per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2023.
Per il 2024 riconfermate aliquote e detrazioni del 2023
Delibera di Consiglio Comunale nr. 82 del 27/12/2023
Scadenze 2024:
- ACCONTO (pari al 50% del dovuto 2024) o pagamento in rata unica entro il 16 giugno 2024;
- SALDO entro 16 dicembre 2024.